Art.31 Statuto - UIF Unione Italiana Fotoamatori

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Art.31 Statuto

REGOLAMENTI
 REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE ALL’ART. 31 DELLO STATUTO UIF
 (Modalità di elezione del Segretario Regionale)
 Rivisto dal C.N.D. in data 18 Luglio 2022
 
1)La convocazione dell’assemblea regionale deve essere inoltrata almeno due mesi prima della data prevista attraverso il Gazzettino Fotografico  o per lettera ordinaria/mail inviata a tutti i Soci del territorio di competenza. La comunicazione deve riportare l’invito a tutti i Soci che intendono eventualmente candidarsi di presentare la loro candidatura per scritto entro 20 giorni dalla data dell’assemblea; copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche alla Segreteria Nazionale per essere inserita negli atti della Associazione e al Presidente Nazionale per opportuna conoscenza.
2) Si possono candidare tutti  i soci maggiorenni in regola con la quota sociale per l’anno in  corso e che abbiano maturato, almeno, tre anni di iscrizione all’UIF (compreso l’anno in corso). Il Presidente, sentito il parere del CDN, può, per motivi eccezionali o per altre cause di interesse associativo, valutare la possibilità di far candidare anche il socio che non abbia maturato i tre anni di iscrizione.
3) L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza del  50% più uno dei soci iscritti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci un margine di almeno un’ora.
4) Le candidature da parte dei soci devono pervenire in forma scritta al Segretario  Regionale uscente con le modalità indicate nell’articolo 1.
5) Le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto. In caso di unica candidatura si  potrà procedere a votazione palese per alzata di mano.   
6)In ambito di Assemblea viene costituita un Commissione Elettorale formata da un Presidente, individuato tra i soci presenti, due scrutatori ed un Segretario, che si occupa  di tutta la procedura elettorale, tutti scelti tra i non candidati eleggibili.
8)Ogni socio oltre al proprio voto,  può rappresentare con due deleghe scritte altri due Soci, anch’essi in regola con l’iscrizione annuale. Le deleghe dovranno essere presentate al momento dell’iscrizione all’assemblea regionale. Possono votare tutti i soci maggiorenni che siano iscritti alla U.I.F. da almeno 60 giorni prima della votazione.
9)In caso di parità nel numero di voti di uno o più candidati prevale l’anzianità di iscrizione alla UIF e,  in caso di ulteriore parità, prevale l’anzianità anagrafica.
10)A seguito di rinuncia o decadimento per altre cause del Segretario Regionale eletto secondo queste regole, subentra in tale carica il primo dei non eletti.
11)Ove la carica dovesse rimanere vacante, per qualsiasi motivo, il Presidente provvederà a nominare un componente del C.D.N. avente il compito di indire nuove elezioni e, nel caso questo non fosse possibile, sarà compito del C.D.N. individuare un socio che assumerà l’incarico di segretario regionale ad interim fino a prossime elezioni.
12) Dell’avvenuta elezione il segretario regionale uscente, dovrà darne comunicazione alla  Segreteria Nazionale.
13)Rimane inteso che le segreterie regionali devono essere rinnovate entro l’anno solare del rinnovo del CDN.
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